Con delibera consiliare 29/2019, il Comune di San Vito Romano ha approvato il regolamento comunale per la “DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE 2019” che disciplina le modalità di pagamento agevolato dei debiti tributari e patrimoniali. Lo scopo è di facilitare il pagamento dei debiti nei confronti del comune (non pagati nei tempi dovuti) senza dover subire una pesante sanzione, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34A chi si rivolge?A tutti i cittadini che hanno debiti tributari non estinti verso il Comune di San Vito Romano ed a cui sia stato notificato un decreto di ingiunzione fiscale, dal Comune stesso o da uno dei suoi concessionari (ad esempio CEP Spa) nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2000 ed il 31 Dicembre 2017. Le ingiunzioni Equitalia non rientrano nell’agevolazione comunale ma sono regolate da apposita legge statale. Sono ammessi alla definizione agevolata anche coloro che avevano aderito alla precedente definizione del 2017 e coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune , le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 2019, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso , ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.A quali entrate si applica?Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARSU ecc., le violazioni del codice della strada, le entrate patrimoniali e proventi dai servizi pubblici a domanda individuale (scuolabus, mensa)Cosa prevede l’agevolazione?La definizione agevolata consente il pagamento del debito senza le sanzioni, anche in forma rateizzata. Sono quindi esclusivamente dovute:
- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva riferibile agli importi di cui alla precedente lett. a ;
- c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito diprovvedimenti e sentenze penali di condanna.