Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
Con le DAT ogni cittadino può tutelarsi lasciando le proprie disposizioni in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi ed esprimersi. Ciascuno può quindi decidere sui trattamenti che vuole o non vuole ricevere nonché sulle proprie scelte funebri (es. tipo di funerale, tipo di gestione della salma)
Possono redigere le DAT tutte le persone che siano:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere.
L'ufficio di stato civile del comune opera in questo caso come "conservatoria" dei testamenti: il cittadino redige le disposizioni, nomina 1 o 2 fiduciari incaricati di farle rispettare in caso sia necessario, e deposita un esemplare del testamento in comune o, in alternativa, presso un notaio, una struttura sanitarie che abbia regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata), un ufficio consolare italiano (per i cittadini italiani all’estero).
Come fare le DAT
È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, ciascuno può esprimerle nella forma che vuole (in modulistica sono presenti modelli per le DAT nonché per la nomina dei fiduciari)
Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
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