Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni da effettuarsi nel Comune di residenza (o presso il Consolato Italiano competente per territorio, per i residenti all’Estero iscritti Aire). In caso di futuri sposi (nubendi) che risiedono in due comuni diversi la richiesta di pubblicazioni può essere fatta indifferentemente in uno dei due comuni (qui il modulo per la richiesta presso il comune di San Vito). Con le "pubblicazioni di matrimonio" i futuri sposi dichiarano l'intenzione di volersi sposare e l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.Le pubblicazioni sono necessarie per tutti i tipi di matrimonio: civile, religioso-concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo stato italiano. Qualora queste non avvenissero nei modi e nei termini di legge, il matrimonio, anche se fissato, non potrà essere celebrato (se civile), o non avrà comunque valore legale (se religioso).Le pubblicazioni (cosiddette "promesse") non equivalgono alla celebrazione del matrimonio che dovrà poi avvenire o in forma civile (in comune) o religiosa, non prima di 12 giorni e non oltre 180 giorni dall’ affissione delle pubblicazioni sull'albo pretorio online del comune. I documenti necessari alle pubblicazioni relativi ai cittadini italiani vengono acquisiti d'ufficio. Gli stranieri invece devono produrre:
- dall’Autorità Consolare straniera in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna,Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. di Serbia, Romania (dal 03/04/2012), Slovenia, Svezia, Turchia e Ungheria.oppure:
- per i cittadini svedesi residenti in Svezia, per i cittadini polacchi residenti in Polonia e per i cittadini norvegesi dall'Autorità competente del proprio Paese.
- maggiore età;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di cui all'art. 55, c. 1 del Dlgs 267/2000 e all'art. 10 D. Lgs 235/2012;
- non trovarsi con gli sposi in rapporto di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al 2° grado.