IL SINDACOVisto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n° 287, riguardante aggiornamentodegli albi definitivi dei giudici popolari, sostituito dall’art. 3 della legge 5maggio 1952, n° 405; vista la legge 27/12/1956, n° 1441,RENDE NOTOTutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, che siano in possessodei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n° 287, e nonsi trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, a presentare domanda diiscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte diAssise D’Appello, presso l’Ufficio Elettorale, entro il 31 Luglio 2015. I:1) I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:a) cittadinanza italiana;b) buona condotta morale;c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;e) licenza di scuola media di secondo grado peri giudici di Corte di Assise di Appello.2) Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:a) I magistrati, e in generale tutti i funzionari in attività di servizioappartenenti o addetti all’ordine giudiziario:b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo dipolizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. San Vito Romano li 17.04.2015IL SINDACOMaurizio PasqualiDOMANDA GIUDICI POPOLARI