Iscrizione albi giudici popolari

Aggiornamento degli albi dei GIUDICI POPOLARI per il biennio 2018 – 2019. Iscrizione negli elenchi comunali  I L S I N D A C O VISTO l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne alla amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;R E N D E  N O T O 1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali;2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti
  1. a) Cittadinanza Italiana;
  2. b) Buona condotta morale;
  3. c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di assise;
  5. e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di assise d’appello.
 3. Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
  1. a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività disservizio;
  3. c) I ministri di qualsiasi culto e di religiosi di ogni ordine e congregazione.